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PROROGA PEC FINO AL 31/12/2011
29/11/2011

Troppo grande, insomma, la mole di richieste da parte delle società nell’imminenza del termine, che ha provocato l’ingolfamento del sistema con la conseguenza di rendere impossibile per i gestori PEC il rilascio a tutte le società medesime della casella certificata nei tempi sanciti dalla normativa.
Il Ministero riconosce che si tratta di una situazione di oggettiva difficoltà, generalizzata e comunque transitoria, che dovrebbe persistere almeno fino “all’inizio del nuovo anno”.
La giustificazione legale di tale “proroga” (non è una proroga ma è come se lo fosse), è argomentata dal Ministero dalla mancanza dell’elemento soggettivo, quindi dolo o colpa, in capo ai soggetti obbligati per l’applicazione della sanzione amministrativa (art. 3 della L. 689/81). Pertanto, al fine di evitare contenziosi presumibilmente di esito negativo, il Ministero rileva l’“opportunità” per le Camere di Commercio di astenersi dall’applicazione delle sanzioni previste.

A proposito delle sanzioni, la circolare n. 3645/C-2011 prevede l’applicazione del seguente regime:
•sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c. per l’“omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi” al Registro delle imprese, in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa. Si segnala che recentemente l’ammontare delle sanzioni è stato dimezzato dal comma 5 dell’art. 9 della L. 11 novembre 2011 n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d`impresa. Statuto delle imprese”: si passa, infatti, dagli importi di 206 e di 2065 euro a 103 e 1.032 euro.
•Nel caso in cui la comunicazione avvenga nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta a un terzo.
•È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.


Allegati:
   BUONA PASQUA

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